Stato

CAPITOLO I
DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE, DURATA
Art. 1. Il nome di questa associazione è “ROM FOR ROM” ed è costituita come persona giuridica di diritto privato, ai sensi della O.G. 26 2000 ed istituita per volontà dei suoi associati:
SM. DUMITRU VIORICA, cittadino rumeno, nato il 31.01.1976, domiciliato a Panciu, via Cuza Voda n° 37, provincia di Vrancea, titolare di VN matricola n. 046459, rilasciato dalla Polizia di Panciu, il 19.07.2000
SM. FRANCESCA DIMALLIO. Cittadino italiano, nato il 29.09.1941, domiciliato in Italia, Via San Dionigi, 11 23870 CernuscoLombardone (LC), titolare di passaporto serie 988657R, rilasciato dalla Questura di Firenze;
Signor. DANIELE ANTONIOZZI, cittadino italiano, nato il 16.09.1973, conosce la lingua rumena, domiciliato in Italia, Corso Italia, 118, 62022 Castelraimondo (MC), titolare di passaporto serie 722838M, rilasciato dalla Questura di Macerata;
Art. 2. L’associazione “ROMA FOR ROMA”, in breve “ASOCIATIA”, è un’organizzazione non governativa, senza fini politici o patrimoniali, costituita attraverso la libera associazione dei suoi membri, perseguendo la promozione e lo sviluppo dei Rom in tutte le possibili dimensioni.
Art. 3. L’associazione ha sede in Romania, Panciu, via Cuza Voda n° 37, contea di Vrancea, potendo aprire filiali nel paese e all’estero.
Art. 4. L’associazione “ROM FOR ROM” è costituita a tempo indeterminato.

CAPITOLO II
SCOPO E OGGETTO DELL’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 5. L’associazione “ROME FOR ROMA” è un’associazione senza scopo di lucro e il suo scopo principale della sua attività è il contributo e lo sviluppo dei Rom in tutte le possibili dimensioni e lo sviluppo dell’idea di volontariato, come espressione di solidarietà sociale, per sostenere i giovani, in generale.
Art. 6. L’oggetto dell’attività dell’associazione è:

migliorare la situazione dei Rom, dal punto di vista sociale, economico e culturale;
influenzare positivamente la società romena, al fine di ridurre i pregiudizi legati alla comunità rom;
promuovere e sostenere qualsiasi iniziativa, da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, relativa al miglioramento della condizione sociale, educativa, culturale e artistica dei rom;
promuovere e diffondere l’espressione “Identità rom;
migliorare i rapporti tra le comunità rom e tra queste e le autorità;
promuovere l’idea del volontariato, sostenere i giovani, in generale.

CAPITOLO III
Eredità
Art. 7. Alla data di costituzione dell’Associazione “ROMPENTRU ROM”, il suo patrimonio è costituito dalla somma di 4.000.000 lei ed è costituito dal contributo paritetico, in denaro, dei membri associati dell’associazione
Art. 8. Il patrimonio dell’Associazione si accresce, mediante il contributo dei nuovi soci dell’Associazione. La quota sociale sarà stabilita, annualmente, dall’Assemblea Generale, all’atto dell’approvazione del bilancio.
Art. 9. I fondi dell’Associazione “ROM FOR ROM” sono costituiti da proventi derivanti da attività proprie, da donazioni monetarie e materiali di persone fisiche o giuridiche, da altre tipologie di donazioni, nonché da lasciti, sovvenzioni, sponsorizzazioni, altri fondi raccolti, nel Paese o all’estero, da persone fisiche o giuridiche.
Art. 10. Le risorse patrimoniali e le entrate sono utilizzate, obbligatoriamente, per il raggiungimento dello scopo dell’Associazione
Art. 11. Le spese dell’Associazione riguardano la fornitura delle condizioni di funzionamento e comprendono principalmente:

organizzazione di concorsi, spettacoli, congressi, conferenze, ecc.;
quelli relativi alla dotazione della sede dell’Associazione;
assicurare il funzionamento della biblioteca, le pubblicazioni e l’acquisizione dei documenti necessari, il noleggio dei beni;
altre spese impreviste, effettuate in osservanza delle disposizioni del presente statuto e dell’atto costitutivo, nonché delle disposizioni di legge.
Art. 12. Donazioni e lasciti possono avere ad oggetto somme di denaro, beni mobili e immobili, diritti d’autore, azioni, titoli o altri diritti, purché liberi da ogni gravame. Le donazioni saranno registrate nel registro delle donazioni dell’associazione.
Articolo 13. Le donazioni possono essere incondizionate o condizionate al raggiungimento di un determinato obiettivo. Se non sono conformi allo scopo e all’attività dell’associazione, l’Assemblea Generale può rifiutare qualsiasi donazione o lascito, offerto in condizioni inaccettabili o che contravvenga alle disposizioni del presente statuto.

CAPITOLO IV
MEMBRI
Art. 14. Sono soci dell’Associazione tutti coloro che aderiscono all’Associazione, essendo in piena sintonia con quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione, con lo scopo e l’oggetto della sua attività, contribuendo insieme ai soci associati al buon andamento dell’Associazione.
Articolo 15. I membri associati sono le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e funzionano come tali negli atti destinati alla sua registrazione legale. Sono in numero di tre, secondo l’Atto Costitutivo.
Art. 16. I membri dell’Associazione possono diventare le persone che aderiscono allo Statuto dell’Associazione “ROM FOR ROM” e agiscono per il raggiungimento delle sue finalità.
La domanda di iscrizione va presentata presso la sede dell’Associazione e deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei voti dei suoi componenti.
L’appartenenza all’Associazione è personale ed inalienabile. I soci possono lasciare l’Associazione in qualsiasi momento, purché ne comunichino la decisione al Consiglio Direttivo.
Art. 17. I membri dell’Associazione hanno i seguenti diritti:

partecipare agli eventi organizzati dall’Associazione e partecipare ai dibattiti;
sono eletti e da eleggere nel Consiglio di Amministrazione, se ne soddisfano le condizioni di legge vigenti;
partecipare, in qualità di rappresentanti dell’Associazione, a congressi, convegni, riunioni, in patria e all’estero;
altri diritti stabiliti dall’Assemblea Generale.
Art. 18. I membri dell’Associazione hanno i seguenti obblighi:

pagare la quota associativa;
di ottemperare alle disposizioni dell’atto costitutivo e del presente statuto.
Art. 19. I membri dell’Associazione possono perdere questo status di membri e possono essere esclusi da:

morte;
dimissioni scritte;
mancato pagamento del contributo per un trimestre;
commettono atti antisociali o se sono colpevoli di atti criminali;
la decisione motivata del Consiglio Direttivo, per atti od omissioni in contrasto con lo scopo dell’Associazione.

CAPITOLO V
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

Art. 20. Gli organi dell’associazione sono:
a) L’assemblea generale;
b. Il consiglio di amministrazione;
c. il censore.
a) L’assemblea generale
Articolo 21. L’assemblea generale è l’organo di governo, composta da tutti i soci.
Art. 22. L’assemblea generale è composta da membri associati con diritto di voto.
Articolo 23. Nel caso in cui, a causa di un fatto grave o di un evento fortuito, uno dei membri dell’Assemblea Generale non lo faccia
può esercitare temporaneamente la qualità di socio, può farsi rappresentare da altro associato, nominato con delega scritta.
L’assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno fino al 30 aprile e ha facoltà di controllo permanente sull’attività del Consiglio di Amministrazione e del censore.
Art. 24. In sede ordinaria, l’Assemblea Generale delibera su:
a) Stabilire la strategia e gli obiettivi generali dell’associazione;
b) Approvazione del bilancio preventivo delle entrate e delle uscite e del bilancio contabile;
c) Elezione e revoca dei membri del consiglio di amministrazione;
d. Elezione e revoca del censore,
e) costituzione di succursali;
f) delibera sull’ammissione o sull’esclusione dei membri dell’associazione;
g) Horataste in merito agli investimenti dell’associazione;
h.Delibera di perseguire qualsiasi membro del Consiglio Direttivo, per eventuali danni causati all’associazione, per sua colpa.
L’assemblea generale delibera, in sede straordinaria, su:
a) Modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la determinazione della destinazione dei beni rimasti dopo la liquidazione.
Art. 25. Sia in sede ordinaria che in sede straordinaria l’Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà più uno degli associati. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. In assemblea ordinaria le deliberazioni sono assunte come segue: in assemblea ordinaria – a maggioranza semplice dei presenti, ed in assemblea straordinaria – a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Le deliberazioni sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono prese con il voto della metà più uno del numero dei soci.

c. Il consiglio di amministrazione
Articolo 26. Il Consiglio di amministrazione è l’organo di governo esecutivo dell’Associazione e garantisce l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea Generale. È composto da un numero dispari di membri, ma non inferiore a 3, eletti dall’Assemblea Generale, a scrutinio segreto, per un periodo di due anni. Non possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione coloro che non hanno la qualità di associato.
Art. 27. I membri del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.
Articolo 28. Il consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi membri, un presidente, un vicepresidente e un membro
Art. 29. I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili della loro attività, alle condizioni di legge.
Articolo 30. I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:
Convocare l’Assemblea Generale ordinaria e straordinaria e stabilire l’ordine del giorno;
Presentare all’Assemblea Generale il rendiconto di attività, relativo al periodo precedente, l’esecuzione del bilancio preventivo delle entrate e delle uscite, il bilancio contabile, la bozza del bilancio preventivo delle entrate e delle uscite e la bozza dei programmi dell’associazione;
Propone all’Assemblea Generale la bozza del regolamento interno dell’Associazione e formula proposte di modifica dello statuto;
Assicura la gestione operativa dell’Associazione, tra le Assemblee Generali e ne compie gli atti amministrativi;
Deliberare sull’ammissione e l’esclusione dei soci;
Assicura la redazione del bilancio consuntivo e del preventivo delle entrate e delle spese, che sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale;
Ogni altro compito e compito stabilito dall’Assemblea Generale.
Il consiglio di amministrazione interviene su convocazione del presidente o su richiesta di almeno due membri. Le decisioni vengono prese alla presenza di quella piccola metà più uno dei membri del consiglio. In caso di parità è decisivo il voto di chi presiede.
Il Presidente sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
Il presidente rappresenta, giuridicamente, l’Associazione e compie atti giuridici, in nome e per conto dell’Associazione. È coadiuvato dal vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza. O un’altra impossibilità.
Il presidente o, a seconda dei casi, il vicepresidente, è direttamente responsabile delle sue decisioni.
c) Il censore
Articolo 31. Il censore ha l’obbligo di esaminare, almeno una volta per semestre, i conti dell’Associazione e di informarne il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale.

CAPITOLO VI
GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 33. La gestione dell’Associazione “ROM FOR ROM” è svolta nel rispetto della normativa vigente. L’esercizio finanziario rallenta a ! gennaio e termina il 31 dicembre, ad eccezione del primo esercizio finanziario, che termina alla data di iscrizione dell’associazione nel Registro delle Associazioni e delle Fondazioni.
Art. 34. La gestione finanziaria è curata da un contabile autorizzato, controllata dal censore e soggetta all’approvazione dell’Assemblea Generale.
Articolo 35. L’associazione “ROM FOR ROM” può avere sia conti in lei che conti in valuta estera.

CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 36. Le modifiche e le integrazioni al presente statuto, nonché le modifiche riguardanti la sede dell’associazione o delle sue filiali, dal paese e dall’estero, vengono apportate solo dopo la decisione dell’Assemblea Generale.
Art. 37. L’associazione “ROM FOR ROM” ha il proprio timbro.
Art. 38. L’associazione è sciolta con decisione dell’Assemblea Generale, che comprenderà anche le persone designate come liquidatori. Entro 15 giorni dalla data dell’assemblea di scioglimento, il verbale, in forma autentica, è presentato al tribunale nella cui circoscrizione territoriale ha sede, per l’iscrizione nel Registro delle Associazioni e delle Fondazioni.
In caso di scioglimento dell’associazione, i beni rimasti dopo la liquidazione non possono essere trasferiti a persone fisiche, ma solo a persone giuridiche di diritto privato o di diritto pubblico, aventi finalità identiche o affini, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 39. Il presente statuto è integrato dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 40. Redatto ed elaborato in 3 copie, presso lo Studio del Notaio CONDRUT OANA-FRANCESCA – PANCIU.

DATA: 29 novembre 2001

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